Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 26/04/1996 Cc. (dep. 25/05/1996) Rv. 205434 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Procedimento - In genere | Presentazione di nuovi documenti - Possibilità - Esclusione - Limiti - Produzione di documenti non potuti presentare durante il giudizio di merito senza colpa rilevanti ai fini della immediata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - Ammissibilità.
Impugnazioni - Cassazione - Procedimento - In genere
Il divieto di produrre nuovi atti in cassazione non si estende alla documentazione idonea a determinare l'immediata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. non potuta produrre nel giudizio di merito senza colpa, perché posteriore alla decisione ovvero per cause di forza maggiore o caso fortuito o per una nullità assoluta tale da impedirne la produzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)