diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 43307 del 19/10/2001 Ud. (dep. 03/12/2001) Rv. 220601 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Indagini difensive ex legge n.397/2000 - Produzione di documenti nuovi - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220601-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Non è ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l'entrata in vigore della legge 7 dicembre 2000, n.397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione e all'applicazione degli istituti sostanziali, non potendosi interpretare come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di cassazione la lettera dell'art.327 bis, comma 2 cod. proc. pen., nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere "in ogni stato e grado del processo" investigazioni in favore del proprio assistito "nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI del presente libro".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 327 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 ter CORTE COST., Legge 07/12/2000 num. 397, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 614

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)