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Sez. L, Sentenza n. 2277 del 15/04/1981 (Rv. 413012 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PROVE DELLA FALSITA ED ENUNCIAZIONE SPECIFICA DELLE RAGIONI DEL CONVINCIMENTO FORMATOSI SULLA FALSITA DEL DOCUMENTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413012-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PROVE DELLA FALSITA ED ENUNCIAZIONE SPECIFICA DELLE RAGIONI DEL CONVINCIMENTO FORMATOSI SULLA FALSITA DEL DOCUMENTO - NECESSITA.*

A norma dell'art 221, secondo comma, cod proc civ, non e ammissibile la querela di falso che non contenga, nell'atto iniziale della sua proposizione, l'indicazione delle prove della falsita del documento impugnato e l'enunciazione specifica delle ragioni che inducano la parte a ritenere tale falsita. (V 5044/78, mass n 394796; (V 2333/77, mass n 386044).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)