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Sez. 1, Sentenza n. 2333 del 07/06/1977 (Rv. 386044 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PROVE - NECESSITA - FALSITA DI UNA SOTTOSCRIZIONE ATTRIBUITA AL QUERELANTE - ATTO DI APPELLO CONTENENTE LA QUERELA - APPOSIZIONE DELLA FIRMA AUTENTICATA DAL DIFENSORE E POTERE DEL GIUDICE DI AMMETTERE D'UFFICIO LA CONSULENZA TECNICA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1977-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386044-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PROVE - NECESSITA - FALSITA DI UNA SOTTOSCRIZIONE ATTRIBUITA AL QUERELANTE - ATTO DI APPELLO CONTENENTE LA QUERELA - APPOSIZIONE DELLA FIRMA AUTENTICATA DAL DIFENSORE E POTERE DEL GIUDICE DI AMMETTERE D'UFFICIO LA CONSULENZA TECNICA - INSUFFICIENZA.*

A norma dell'art 221 cod civ, l'indicazione delle prove della falsita deve essere contenuta, a pena di nullita insanabile, nell'atto iniziale della proposizione della querela di falso. Anche nel caso in cui oggetto della querela sia una sottoscrizione attribuita al querelante, deve escludersi che la suddetta esigenza possa ritenersi soddisfatta attraverso l'apposizione, sull'atto di appello contenente la querela, della firma dello stesso querelante autenticata dal difensore, integrata dalla possibilita, per il giudice, di ammettere, d'ufficio, la consulenza tecnica. (V 743/74, mass n 368593; (V 2280/68, mass nn 334557 e 334558).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)