Sez. 2, Sentenza n. 1510 del 09/04/1984 Cc. (dep. 14/05/1984) Rv. 164187 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ASSENZA DI RAGIONI PROCESSUALI OSTATIVE E INSUSSISTENZA DI PROBABILITÀ DI COMMISSIONE DI REATI CHE PONGANO IN PERICOLO LE ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - NECESSITÀ - GIUDIZIO RISERVATO AL POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ASSENZA DI RAGIONI PROCESSUALI OSTATIVE E INSUSSISTENZA DI PROBABILITÀ DI COMMISSIONE DI REATI CHE PONGANO IN PERICOLO LE ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - NECESSITÀ - GIUDIZIO RISERVATO AL POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI.*
Ai fini della concessione o del diniego della libertà provvisoria il giudice ha l'Obbligo di considerare due distinte esigenze: l'una consistente nell'assenza di ragioni processuali ostative che si risolvono di regola nella necessità di evitare l'inquinamento delle prove e di assicurare la presenza dell'imputato nel procedimento, l'altra rappresentata dalla necessità che non sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività. Il suesposto duplice giudizio è riservato al potere discrezionale del giudice di merito il quale però ha l'Obbligo di motivarne lo Esercizio, indicando sia pure in Forma sintetica, gli elementi da lui selezionati e ritenuti determinanti, sotto entrambi gli aspetti, al fine di consentire la verifica dell'adeguatezza, logicità e aderenza della motivazione che sorregge la pronuncia. (V mass n 162071).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)