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Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 21/12/1983 Cc. (dep. 10/01/1984) Rv. 162071 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DINIEGO - RIFERIMENTO ALLA GRAVITÀ DEI FATTI ED ALLA PERSONALITÀ DELL'IMPUTATO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162071-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DINIEGO - RIFERIMENTO ALLA GRAVITÀ DEI FATTI ED ALLA PERSONALITÀ DELL'IMPUTATO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*

A conferire supporto logico alla motivazione di un provvedimento di diniego del beneficio della libertà provvisoria non è sufficiente il generico richiamo alla "gravità dei fatti ed alla capacità a delinquere dell'imputato", espressioni, queste, che di per sè sole non hanno alcun carattere di concretezza, costituendo vuote formule di stile, adattabili ad ogni situazione processuale per pronunciare immotivatamente il rigetto di qualsiasi istanza intesa ad ottenere il beneficio della libertà provvisoria.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)