Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 22 giugno 1993, causa C-56/91
Epigrafe
Sentenza della Corte
22 giugno 1993
Nella causa C-56/91,
Repubblica ellenica, rappresentata inizialmente dai signori Costantinos Stavropoulos, collaboratore giuridico presso il ministero degli Affari esteri, servizio speciale del contenzioso comunitario, e Meletis Tsotsanis, amministratore giuridico presso il ministero dell'Agricoltura, indi dal signor Vassileios Kontolaimos, viceconsigliere dell'avvocatura dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata ellenica, 117, Val Sainte-Croix,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità Europee, rappresentata dal signor Xénophon A. Yataganas, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annulamento della decisione della Commissione 30 novembre 1990, 90/644/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio 1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» (GU L 350, pag. 82),
LA CORTE,
composta dai signori C. N. Kakouris, presidente di sezione, facente funzione di presidente, M. Zuleeg e J. L. Murray, presidenti di sezione, G. E Mancini, E A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P. J. G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: F. G. Jacobs
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 21 ottobre 1992,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 dicembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte 1' 8 febbraio 1991, la Repubblica ellenica ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CEE, il parziale annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 1990, 90/644/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio 1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» (in prosieguo: il «FEAOG», GU L 350, pag. 82).
punto 2
La Repubblica ellenica contesta alla Commissione, in primo luogo, di non aver dato corretta esecuzione alle sentenze della Corte 10 luglio 1990, (cause C-259/87 e C-334/87, Repubblica ellenica/Commissione, Race. pagg. I-2845 e 2875) che hanno accolto le domande dello Stato membro ricorrente annullando parzialmente le decisioni di liquidazione dei conti relative agli esercizi finanziari 1983 e 1984, in base alle quali alcuni importi nei settori, rispettivamente, del grano tenero e dell'olio di sansa erano stati esclusi dal finanziamento comunitario. In secondo luogo, la Repubblica ellenica rimprovera alla Commissione la mancata imputazione al FEAOG delle seguenti somme:
869296279 DR a titolo delle restituzioni all'esportazione relative agli alimenti zootecnici;
215156000 DR a titolo del prelievo di corresponsabilità sui cereali (campagna di commercializzazione 1987/1988);
245233 DR per via di un'indebita diminuzione dell'importo incamerato della cauzione costituita all'atto della vendita di carni di intervento destinate alla trasformazione;
216800 DR per il mancato incameramento dell'importo della garanzia nel settore del latte;
511862586 DR per via della qualità scadente dei tabacchi magazzinati all'intervento;
528931426 DR quale conseguenza, in riferimento all'esercizio 1988, della rettifica apportata nel corso dell'esercizio 1987 in relazione alla qualità dei tabacchi magazzinati all'intervento.
punto 3
In corso di causa, la Repubblica ellenica ha rinunciato sia al mezzo relativo al mancato incameramento dell'importo della garanzia nel settore del latte, essendosi le parti accordate per riesaminare questo punto in occasione delle future liquidazioni dei conti, sia ai mezzi relativi alla qualità scadente dei tabacchi magazzinati all'intervento e alle conseguenze della rettifica finanziaria sopra indicata, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti anche a questo proposito.
punto 4
Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione di udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sentenza › Sulla non corretta esecuzione della sentenza della Corte 10 luglio 1990, Grecia/Commissione (causa C-259/87)
punto 5
La Repubblica ellenica contesta alla Commissione di non aver dato corretta esecuzione alla sentenza sopra menzionata, con la quale la Corte ha parzialmente annullato la decisione di liquidazione dei conti per l'esercizio 1983, in quanto la Commissione non ha posto a carico del FEAOG l'importo corrispondente alle somme incassate all'atto della vendita di due quantitativi di 30000 t di grano tenero e versate al FEAOG, dando così luogo ad un indebito arricchimento della Comunità.
punto 6
Secondo lo Stato membro ricorrente la Commissione, per uniformarsi alla sentenza della Corte, avrebbe dovuto riconoscere a carico del FEAOG non soltanto la somma di 596040000 DR, indicata nella decisione impugnata, bensì l'importo globale delle spese relative alla vendita in questione, ossia la somma di 875045976 DR.
punto 7
Si deve rilevare, a questo proposito, che nella sentenza di cui trattasi, la Corte aveva riconosciuto che le vendite dei due quantitativi di grano tenero si erano svolte in modo non conforme alla normativa vigente e che la Commissione era, pertanto, del tutto legittimata ad escludere dal finanziamento le relative spese, ossia un importo comprensivo del prezzo teorico dei quantitativi e dei costi del loro ritiro dal regime di intervento.
punto 8
La Corte ha nondimeno constatato che le somme incassate in seguito alle suddette vendite erano state corrisposte al FEAOG. Pertanto, la Commissione non poteva, senza dare luogo ad un indebito arricchimento del FEAOG, rifiutare di riconoscere in toto le spese relative alle due vendite ed allo stesso tempo trattenere i proventi delle stesse.
punto 9
Di conseguenza, si deve ammettere che, per attenersi alla sentenza della Corte, la Commissione aveva l'obbligo di imputare al FEAOG soltanto l'importo corrispondente alle somme incassate all'atto della vendita dei quantitativi di grano tenero che in effetti era già stato accreditato al FEAOG, vale a dire un importo complessivo pari a 596040000 DR.
punto 10
Non è stata contestata né l'esattezza di questa somma né il fatto che essa fosse stata effettivamente imputata al FEAOG. Pertanto, questo capo della domanda deve essere respinto.
Sentenza › Sulla non corretta esecuzione della sentenza della Corte 10 luglio 1990, Grecia/Commissione (causa C-334/87)
punto 11
Con la sentenza sopra menzionata la Corte ha annullato la decisione di liquidazione dei conti per l'esercizio 1984, per aver constatato che la Commissione non aveva posto a carico del FEAOG l'importo relativo alle spese di magazzinaggio di un quantitativo di olio di sansa per il periodo compreso tra il 14 marzo e il 7 agosto 1984, date corrispondenti rispettivamente, ad una richiesta di informazioni presentata dalle autorità elleniche alla Commissione in merito all'interpretazione della normativa comunitaria e alla risposta della Commissione, giunta, senza alcuna giustificazione, con un ritardo di parecchi mesi.
punto 12
La lite, su cui la Corte così si era pronunciata, traeva origine dalla vendita mediante aggiudicazione della suddetta partita di olio di sansa, realizzata nel luglio 1983, la cui effettiva consegna era avvenuta soltanto nell'ottobre 1984.
punto 13
La normativa comunitaria applicabile prevedeva che l'acquirente dovesse procedere al ritiro dell'olio entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avvenuta aggiudicazione. Tenendo conto della richiesta inoltrata dalle autorità elleniche, di chiarimento su alcuni aspetti della normativa, la Commissione aveva calcolato il termine di decorrenza dei 60 giorni solo dalla data della sua risposta, ossia dall' 8 novembre 1983. Poiché tuttavia la consegna non era ancora avvenuta, la Commissione, all'atto della liquidazione dei conti dell'esercizio in questione, aveva rifiutato di imputare al FEAOG le spese di magazzinaggio incorse durante il periodo tra il 1o febbraio 1984, primo giorno del mese successivo a quello dello scadere del termine prescritto, e la data della consegna avvenuta nell'ottobre 1984 ossia per un periodo di 270 giorni, pari alla somma di 17604833 DR.
punto 14
Nella citata sentenza la Corte ha dunque accolto la tesi della Commissione, rilevando tuttavia che il periodo indicato al precedente punto 11 non poteva essere preso in considerazione nel computo delle spese. La Commissione ha di conseguenza imputato al FEAOG solo la somma di 9389270 DR.
punto 15
La Repubblica ellenica sostiene che i calcoli della Commissione non sono esatti e che doveva essere ammesso al finanziamento da parte del FEAOG un numero di giorni superiore rispetto a quello accertato. La stessa argomenta a questo proposito che innanzi tutto, il dies a quo per il computo del termine di 60 giorni per la consegna avrebbe dovuto essere non già l'8 novembre 1983, bensì il 20 dicembre 1983, ossia il giorno in cui la Commissione aveva confermato per telex che il FEAOG avrebbe assunto le spese di ammasso soltanto fino alla scadenza del termine per il ritiro della merce. La ricorrente asserisce, inoltre, che la risposta alla richiesta di informazioni del 14 marzo 1984 le era pervenuta il 9 agosto, anziché il 7 agosto 1984.
punto 16
I suddetti argomenti non possono essere accolti. Con riguardo al primo di essi, è sufficiente osservare che la Corte ha espressamente respinto, al punto 48 della sentenza, la tesi della ricorrente relativa al periodo precedente il 14 marzo 1984 e che solo da tale data essa le ha riconosciuto il diritto di porre a carico del FEAOG le spese di magazzinaggio. Quanto al secondo argomento, è evidente che la ricorrente contesta in realtà non tanto l'esecuzione della sentenza, quanto la sentenza stessa.
punto 17
Stando così le cose, si deve ritenere che i conteggi della Commissione sono conformi al contenuto della sentenza e che, pertanto, questo capo della domanda deve essere respinto.
Sentenza › Sulle spese non riconosciute a titolo delle restituzioni all'esportazione relative agli alimenti zootecnici
punto 18
Con la decisione impugnata la Commissione ha rifiutato di imputare al FEAOG le spese dell'esercizio finanziario 1988 relative alle restituzioni all'esportazione per gli alimenti zootecnici, per via degli interventi dello Stato sul mercato, avvenuti tramite l'Ente centrale di gestione dei prodotti nazionali (in prosieguo: il «KYDEP»). Quest'ultimo, infatti, avrebbe adottato una politica agricola nazionale, parallela e contraria alla normativa comunitaria, consistente nell'acquisto degli alimenti zootecnici e nella successiva rivendita agli allevatori ed ai trasformatori al di sotto del loro prezzo di costo, ed avrebbe ripianato il conseguente deficit con fondi dello Stato.
punto 19
La Repubblica ellenica sottolinea come la Commissione, per giustificare il diniego del finanziamento comunitario, abbia fatto leva su relazioni verbali relative a periodi precedenti l'esercizio finanziario 1988, oggetto della decisione impugnata. Orbene, secondo la ricorrente, documenti che si riferiscono ad anni anteriori ad un dato esercizio finanziario non possono costituire un valido presupposto per negare il finanziamento di spese relative a questo esercizio, posto che ogni esercizio finanziario è autonomo rispetto agli altri. Nel caso di specie, per l'esercizio 1988, lo Stato non avrebbe versato nessuna somma a copertura delle attività del KYDEP nel settore degli alimenti zootecnici.
punto 20
È necessario ricordare, a tale proposito, che nella sentenza 12 luglio 1990 (causa C-35/88, Commissione/Repubblica ellenica, Race. pag. I-3125), la Corte ha riconosciuto, sulla base degli elementi probatori prodotti dalla Commissione, che il KYDEP tra il 1981 e il 1984 era intervenuto sul mercato dei cereali per conto dello Stato e che quest'ultimo aveva provveduto a ripianare il suo deficit. Allo stesso modo, nella sentenza 19 marzo 1991 (causa C-32/89, Repubblica ellenica/Commissione, Race. pag. I-1321), la Corte ha constatato che le autorità elleniche avevano controllato le operazioni effettuate dal KYDEP e sanato il suo deficit anche per l'esercizio 1986. Analoghi rilievi sono stati espressi nella sentenza del 7 aprile 1992 (causa C-61/90, Commissione/Repubblica ellenica, Race. pag. I-2407).
punto 21
È pacifico, d'altro canto, che le autorità elleniche si sono costantemente opposte, anche per l'anno 1988, alle ripetute richieste della Commissione di procedere ad ispezioni in loco per esaminare, in particolare, il funzionamento del mercato degli alimenti zootecnici in Grecia nonché le relazioni finanziarie tra il KYDEP e lo Stato.
punto 22
Stando così le cose, e in assenza di prove contrarie, non può rimproverarsi alla Commissione di essersi sbagliata nel ritenere perduranti gli interventi irregolari del KYDEP, soprattutto sul mercato degli alimenti zootecnici.
punto 23
Del resto, la Repubblica ellenica non contesta il fatto che il KYDEP fosse in perdita proprio a seguito del suo intervento nel 1988 nel settore considerato e neppure che tali perdite siano state iscritte al bilancio dell'ente alla voce «crediti verso lo Stato». Essa si limita solo ad affermare che, nel corso di quell'anno, lo Stato non ha sovvenzionato le attività del KYDEP in tale settore. Questa circostanza, comunque, non è sufficiente per dimostrare che il KYDEP, durante l'anno considerato dalla decisione impugnata, non è intervenuto sul mercato degli alimenti zootecnici contravvenendo alle norme comunitarie.
punto 24
Per tutti questi motivi, questo capo della domanda deve essere respinto.
Sentenza › Sulle spese non riconosciute a tìtolo del prelievo di corresponsabilità sui cereali
punto 25
Al fine di giungere ad un migliore equilibrio del mercato dei cereali e ad un controllo della crescita, il regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1986, n. 1579, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 139, pag. 29), ha istituito, con decorrenza dal 1o luglio 1986, un prelievo di corresponsabilità. Quest'ultimo viene riscosso per i cereali prodotti nella Comunità in caso di prima trasformazione o di acquisto all'intervento ovvero di esportazione sotto forma di grani. Tale prelievo, fissato in 722 DR/t per la campagna 1987/1988, viene riscosso dagli enti nazionali competenti e versato al FEAOG come tributo.
punto 26
Nell'ambito della liquidazione dei conti la Commissione controlla se il prelievo di corresponsabilità è stato correttamente ed integralmente riscosso e quindi versato al FEAOG. A tal fine, essa ha elaborato e comunicato agli Stati membri un metodo di calcolo fondato su una serie di dati statistici forniti dagli stessi Stati membri all'Ufficio statistico della Comunità (Eurostat), che consente di giungere ad una valutazione completa ed affidabile del grado effettivo di riscossione del prelievo in ciascuno Stato membro. L'eventuale rettifica finanziaria dipende dai quantitativi di cereali per i quali il prelievo non è stato riscosso.
punto 27
Nella fattispecie in esame, la Commissione ha proceduto alla rettifica finanziaria controversa sulla base dei dati statistici comunicati dalle autorità elleniche dopo oltre un anno dalla fine della campagna di commercializzazione e pubblicati dall'Eurostat il 6 dicembre 1989. Essa ha rifiutato di prendere in considerazione i dati modificati e trasmessi dalle stesse autorità il 6 febbraio 1990.
punto 28
La Repubblica ellenica sostiene che, mentre le prime cifre dovevano considerarsi meramente provvisorie, quelle comunicate successivamente erano invece definitive e che, pertanto, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione queste ultime, conformemente alla prassi seguita in campo statistico.
punto 29
A giudizio della Commissione, al contrario, non potevano essere considerati provvisori dati rilevati in base ad informazioni trasmesse dalle autorità elleniche dopo oltre un anno dalla raccolta dei quantitativi controversi. Le autorità in questione non avrebbero del resto fornito la benché minima spiegazione per giustificare le modificazioni apportate. Per di più, prendere in considerazione i nuovi dati non comporterebbe alcun vantaggio per la Repubblica ellenica, ma determinerebbe al contrario un aumento pari a circa 21000 t dei quantitativi in relazione ai quali il prelievo non era stato riscosso e, di conseguenza, una rettifica finanziaria maggiore di quella contestata.
punto 30
Si deve rilevare che identica fattispecie è già stata esaminata nella sentenza 20 maggio 1992 (causa C-385/89, Repubblica ellenica/Commissione, Race. pag. I-3225, punti 9-14 della motivazione). In quell'occasione, infatti, la Corte ha ritenuto che spetta alle autorità nazionali, le quali decidano di modificare ex post dati numerici di importanza decisiva per il calcolo del prelievo di corresponsabilità, fornire informazioni sufficienti e concrete a giustificazione di siffatto cambiamento.
punto 31
Orbene, così come nella causa testé citata, la Repubblica ellenica non ha addotto nessun elemento concreto per provare le proprie asserzioni, limitandosi ad affermazioni del tutto generiche. Per giunta, essa non è nemmeno stata in grado di confutare l'assunto della Commissione, secondo cui la presa in considerazione dei nuovi dati avrebbe sensibilmente aumentato la rettifica finanziaria controversa.
punto 32
Per questi motivi, neppure questo capo della domanda può essere accolto.
Sentenza › Sull'indebita diminuzione dell'importo della garanzia costituita all'atto della vendita di carni di intervento destinate alla trasformazione
punto 33
La normativa comunitaria prevede la costituzione, all'atto della vendita di carni di intervento destinate alla trasformazione, di una cauzione che può essere svincolata soltanto se la trasformazione viene effettuata e ne viene fornita la prova entro i termini prescritti. Si è tuttavia prevista una certa flessibilità, consistente sostanzialmente nella possibilità di graduare l'incameramento della cauzione, in particolare nel caso in cui una prescrizione precipua, vale a dire essenziale in relazione agli obiettivi del regolamento che la impone, come la trasformazione delle carni, sia stata effettivamente rispettata, pur quando il termine massimo stabilito, che costituisce una prescrizione secondaria, sia stato di poco superato, oppure quando una prescrizione subordinata, ossia ogni altra prescrizione imposta, non sia stata rispettata [regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1985, n. 2220, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, artt. 20-28 (GU L 205, pag. 5) e regolamento (CEE) della Commissione 30 settembre 1977, n. 2182, relativo alle modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità, art. 5, n. 3 (GU L 251, pag. 60), come modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (GU L 170, pag. 23].
punto 34
La Repubblica ellenica sostiene che le autorità competenti avevano dichiarato incamerata una cauzione versata dalla società «Thraki AE», che non aveva rispettato il termine prescritto per la trasformazione di determinati quantitativi di carni acquistati il 12 aprile 1986 dall'ente di intervento italiano. Poiché questo operatore aveva inoltrato un reclamo alla Commissione, quest'ultima inviava all'ente di intervento ellenico una lettera del seguente tenore:
«(...) I servizi della Commissione constatano che l'ente di intervento ellenico sembra aver applicato correttamente le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2182/77. La Commissione è tuttavia del parere che, nel caso di specie, si possa applicare il principio di proporzionalità. Di conseguenza, pur con riserva di ricevere conferma che la condizione di base, ossia la trasformazione delle carni, è stata realmente soddisfatta, la sanzione può essere ricalcolata in conformità alle disposizioni dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 2182/77, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87».
punto 35
In seguito alla lettera della Commissione le autorità elleniche hanno ridotto l'importo incamerato della cauzione da 868909 DR a 623676 DR. In occasione della liquidazione dei conti in questione, la Commissione si è tuttavia rifiutata di porre a carico del FEAOG la differenza risultante dai due importi, ossia la somma di 245233 DR.
punto 36
La Repubblica ellenica ritiene che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione tale somma, in quanto le autorità nazionali avevano applicato il metodo di calcolo che lei stessa aveva loro indicato.
punto 37
Secondo la Commissione, al contrario, attraverso la sua lettera essa faceva sapere di essere disposta ad accettare lo svincolo della cauzione — malgrado i documenti giustificativi le fossero pervenuti fuori termine — all'espressa condizione che sia la trasformazione, sia il corrispondente controllo fossero stati effettuati in maniera regolare. Orbene, il controllo in realtà era stato effettuato solo il 26 gennaio 1988, ossia trascorsi due anni dalla conclusione dei contratti e, dunque, ben oltre i termini prescritti dalle disposizioni comunitarie.
punto 38
A questo proposito si deve constatare che le affermazioni della Commissione non corrispondono al contenuto della lettera in questione, la quale condiziona la possibilità di riesaminare l'importo della cauzione unicamente alla conferma dell'avvenuta trasformazione delle carni. Non è pertanto possibile contestare alle autorità elleniche di non essersi attenute al contenuto della lettera, fosse questa inesatta od incompleta.
punto 39
Ciò posto, questo capo della domanda merita di essere accolto e, pertanto, la decisione della Commissione 90/644/CEE deve essere annullata nella parte in cui quest'ultima non ha posto a carico del FEAOG la somma corrispondente alla diminuzione, apportata dall'ente di intervento ellenico, dell'importo della cauzione costituita dalla società «Thraki AE» in occasione della vendita a quest'ultima delle carni di intervento destinate alla trasformazione.
Sentenza › Sulle spese
punto 40
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Repubblica ellenica è rimasta sostanzialmente soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 30 novembre 1990, 90/644/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio 1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (il FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui la Commissione non ha posto a carico del FEAOG la somma corrispondente alla diminuzione, da parte dell'ente di intervento ellenico, della garanzia costituita dalla società «Thraki AE» in occasione della vendita a quest'ultima di carni di intervento destinate alla trasformazione.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Firme
Kakouris
Zuleeg
Murray
Mancini
Schockweiler
Moitinho de Almeida
Grévisse
Diez de Velasco
Kapteyn
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 giugno 1993.
Il cancelliere
J.-G. Giraud
Il presidente facente funzione
C. N. Kakouris