Sez. 2, Sentenza n. 1263 del 19/04/1969 (Rv. 339902 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - IN GENERE - PRODUZIONE IN CORSO DI CAUSA - SANATORIA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - IN GENERE - PRODUZIONE IN CORSO DI CAUSA - SANATORIA - LIMITI.*
Il principio secondo cui l'autorizzazione di un ente pubblico a stare in giudizio, anche se prodotto in corso di causa e persino per la prima volta in Cassazione, vale non solo a rendere regolare il contraddittorio in tale Sede, ma anche a sanare le irregolarita che eventualmente inficiassero i precedenti gradi del giudizio, non puo trovare applicazione nei casi in cui il giudice di merito abbia gia rilevato la Mancanza del presupposto processuale, traendone le dovute conseguenze in ordine all'improcedibilita della domanda o dell'impugnazione. (V.1448-67, massima n.328106 2145-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)