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Sez. 3, Sentenza n. 2006 del 21/06/1972 (Rv. 359142 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA AL SINDACO PER L'APPELLO - RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE - PRODUZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SANATORIA DELLE IRREGOLARITA DEL GIUDIZIO DI MERITO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359142-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA AL SINDACO PER L'APPELLO - RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE - PRODUZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SANATORIA DELLE IRREGOLARITA DEL GIUDIZIO DI MERITO - LIMITI.*

La deliberazione con la quale il consiglio comunale ha ratificato la precedente delibera della giunta che ha autorizzato il sindaco a proporre appello, se prodotta per la prima volta in Cassazione, vale a sanare, retroattivamente, la irregolarita che, a causa della Mancanza di essa, hanno inficiato il giudizio di merito. Tale principio, tuttavia, non e applicabile nei casi in cui il giudice di merito abbia gia rilevato la Mancanza del presupposto processuale e ne abbia tratto le debite conseguenze in ordine all'improcedibilita della impugnazione. (Conf 1263'69 mass n 339902).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)