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Sez. 2, Sentenza n. 1217 del 05/04/1975 (Rv. 374659 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - PER ERRORE - RICONOSCIBILITA DELL'ERRORE - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374659-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - PER ERRORE - RICONOSCIBILITA DELL'ERRORE - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*

Ai fini dell'annullamento del contratto, non rileva il requisito della riconoscibilita dell'errore quando questo sia comune a tutte le parti, non ricorrendo in tal caso alcuna esigenza di tutela dell'affidamento: conseguentemente il negozio di divisione di comunione ereditaria e annullabile, senza che si richieda la riconoscibilita, quando l'errore sui presupposti di fatto (nella specie: ignoranza dell'esistenza di un testamento) sia stato comune a tutti i condividenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 761, Cod. Civ. art. 1431

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)