Sez. L, Sentenza n. 24639 del 23/11/2009 (Rv. 610714 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco di Napoli - Protocollo di intesa del 12 dicembre 1985 - "Una tantum" per il periodo di "vacatio" contrattuale dal 10 gennaio 1986 al 30 giugno 1987 - Presrizione quinquennale - Decorrenza - Dalla data della circolare informativa - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di riconoscimento pensionistico dei dipendenti del Banco di Napoli (nella specie ex funzionari e dirigenti dell'istituto), il diritto alla corresponsione dell'"una tantum", prevista per il personale in servizio dal protocollo di intesa del 12 dicembre 1985 per il periodo di "vacatio contrattuale" dal primo gennaio 1986 al 30 giugno 1987, si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui l'istituto di credito ha proceduto a fornire la relativa informativa tramite circolare, posto che da tale momento ciascun interessato è stato posto in condizione di conoscere il presupposto del proprio diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Contr. Coll. 25/07/1987
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)