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Sez. L, Sentenza n. 16330 del 13/07/2009 (Rv. 609553 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco di Napoli - Protocollo d'intesa del 12 dicembre 1985 - "Una tantum" per il periodo di "vacatio" contrattuale dal gennaio 1986 al 30 giugno 1987 - Natura - Miglioramento stipendiale - Fondamento - Rilevanza ai sensi dell'art. 104, allegato F, del regolamento del personale - Sussistenza - Conseguenza - Computabilità nella base pensionabile nei dipendenti già in servizio - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609553-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In tema di trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco di Napoli (nella specie, ex funzionari e dirigenti dell'Istituto), l'"una tantum" attribuita al personale in servizio dal protocollo d'intesa del 12 dicembre 1985 per il periodo di "vacatio" contrattuale dal primo gennaio 1986 al 30 giugno 1987 non costituisce voce retributiva autonoma ma incremento forfetizzato della retribuzione stipendiale, di cui diviene parte integrante in quanto idonea a realizzare un miglioramento stipendiale - rilevante, ai sensi dell'art. 104, allegato F, del regolamento del personale, per la perequazione dei trattamenti pensionistici del personale in quiescenza - riferito ad un periodo continuativo con determinazione rapportata alle singole mensilità di vacanza contrattuale e possibile corresponsione mensile "pro quota", non assumendo rilievo che la concreta erogazione sia avvenuta in un'unica soluzione e in via posticipata in dipendenza della tardiva stipula dell'accordo di rinnovo. Ne consegue la piena computabilità di detta indennità nella base pensionabile dei dipendenti in servizio, dovendosi escludere l'applicabilità della previsione limitatrice di cui all'accordo aziendale del 21 gennaio 1986 - che escludeva espressamente la computabilità di tali erogazioni nella base pensionabile dei dipendenti in servizio e la conseguente inutilizzabilità con riferimento al personale già in quiescenza - rimasta superata dal successivo accordo di rinnovo di settore del 25 luglio 1987 che faceva espressamente salve le preesistenti disposizioni di statuto o regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 25/07/1987

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)