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Sez. 1, Sentenza n. 25005 del 29/11/2007 (Rv. 600726 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Controversie elettorali - Trattazione durante il periodo feriale - Sospensione dei termini - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600726-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO

Le controversie elettorali di cui all'art. 82 d.P.R. n. 570 del 1960 possono essere trattate durante il periodo feriale, essendo considerate urgenti per valutazione e definizione dello stesso legislatore (art. 82, commi 3 e 7). Ne deriva che la fissazione nel periodo feriale da parte del presidente del tribunale, implica di per sé una ricognizione di particolare urgenza al fine della necessità di tale fissazione ed il collegio ha, nel rispetto del contraddittorio, il potere di dichiararla una volta investito della causa, avendo un potere decisionale più ampio di quello del presidente in sede di fissazione. Inoltre tale dichiarazione, una volta emanata nel giudizio di primo grado, vale anche per i gradi successivi finché non rimossa da apposita declaratoria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)