Sez. 1, Sentenza n. 10424 del 12/09/1992 (Rv. 478696 - 01)
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento | Periodo feriale - Sospensione dei termini - Applicabilità - Esclusione.
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento
La sospensione dei termini processuali in periodo feriale non si applica alle controversie elettorali solo nel caso in cui ne venga dichiarata l'urgenza con decreto a norma dell'art. 92 secondo comma dell'Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), con riguardo al grave pregiudizio che la ritardata trattazione della causa potrebbe produrre alle parti, essendo innegabile sia l'interesse di chi subisce la contestazione a vedere accertato, in tempi brevissimi, il suo diritto ad essere eletto, sia l'interesse di chi contesta l'elezione a veder effettuare in tempi rapidi, la sostituzione dell'eletto, per essere rappresentato da chi si trovi nelle condizioni volute dalla legge.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)