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Sez. L, Sentenza n. 21645 del 14/10/2014 (Rv. 632802 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Censura di omesso esame dell'eccezione di prescrizione - Specificazione del motivo di ricorso - Onere del ricorrente - Contenuto.
Stato
decisa il 2014-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632802-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che censuri la statuizione del giudice d'appello per aver ritenuto precluso l'esame dell'eccezione di prescrizione, oggetto di pronuncia di rigetto da parte del tribunale, perché non formulata con specifico motivo di appello incidentale, ha l'onere di specificare nel ricorso le ragioni per cui ritiene errata tale statuizione, il tenore della sua eccezione, il tempo e il luogo della sua deduzione, la sentenza di primo grado che l'abbia esaminata (o non esaminata), evidenziando la pretesa tempestività nonché le ragioni del rigetto (ovvero gli elementi da cui desumere il suo omesso esame), e non può limitarsi a rinviare agli atti delle precedenti fasi del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)