Sez. L, Sentenza n. 2618 del 20/03/1999 (Rv. 524369 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione - Censura di omesso esame dell'eccezione di prescrizione - Specificazione del motivo di ricorso - Estremi - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Allorquando con il ricorso per cassazione si lamenti il mancato esame da parte del giudice d'appello dell'eccezione di prescrizione di crediti di lavoro è necessario che il ricorrente, oltre a far riferimento al momento in cui ha proposto detta eccezione ai fini della sua ritualità (ex art. 416, comma 2, cod. proc. civ.), "specifichi" - onde consentire al giudice di legittimità di valutare la decisività della sollevata questione - le condizioni ed i presupposti (quali la data di maturazione dei singoli crediti azionati e la sussistenza, o meno, del regime di stabilità del rapporto lavorativo) necessari per accertare se sia decorsa, o meno, la prescrizione fatta valere dal ricorrente, che pertanto non può limitarsi a censurare genericamente - violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - la mancata pronuncia sulla sollevata eccezione da parte del giudice del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)