Sez. 3, Sentenza n. 1032 del 10/04/1973 (Rv. 363466 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - SPESE NECESSARIE PER LA ELIMINAZIONE DI VIZI E DIFFORMITA NON DOVUTI A COLPA DELL'APPALTATORE - ADDOSSAMENTO ALL'APPALTATORE MEDESIMO.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - SPESE NECESSARIE PER LA ELIMINAZIONE DI VIZI E DIFFORMITA NON DOVUTI A COLPA DELL'APPALTATORE - ADDOSSAMENTO ALL'APPALTATORE MEDESIMO.*
In Sede di applicazione degli artt 1668 e 1669 cod civ, l'appaltatore e tenuto a sopportare le spese necessarie per la eliminazione delle difformita e dei vizi dell'opera (oppure a subire una parziale diminuzione del prezzo pattuito), anche quando difformita e vizi non siano a lui imputabili a titolo di colpa; la sussistenza della colpa e, invece, richiesta quando si assuma che l'appaltatore non e tenuto soltanto alla mera eliminazione dei difetti, ma al risarcimento del danno. (Conf 1825/68, mass n 333750).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)