Sez. 3, Sentenza n. 1825 del 10/06/1968 (Rv. 333750 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELL'OPERA - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA, PER L'ELIMINAZIONE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELL'OPERA - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA, PER L'ELIMINAZIONE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
La proposizione della domanda di eliminazione delle difformita o dei vizi, a norma dell'art. 1668 cod.civ., non preclude al committente di proporre quella di risarcimento dei danni. Ed in effetti, se le difformita o i vizi non sono imputabili a colpa dell'appaltatore, questi e tenuto a sopportare soltanto le spese necessarie per la loro eliminazione oppure a subire una parziale riduzione del prezzo pattuito mentre, in caso di colpa, l'appaltatore e tenuto al risarcimento dei danni, sempre che i rimedi anzidetti non siano sufficienti a riparare tutto il pregiudizio subito dal committente. (V. N.2360-66, massima n.324581).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)