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Sez. 3, Sentenza n. 7575 del 09/07/1991 (Rv. 473021 - 01)

Circolazione stradale - Condotta dei veicoli - Mano da tenere | Collisione tra veicoli - Obbligo di tenere rigorosamente la destra - Violazione - Nesso di causalità - Accertamento in concreto - Necessità.
Stato
decisa il 1991-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473021-01

Circolazione stradale - Condotta dei veicoli - Mano da tenere

Con l'art. 104 del cod. stradale non si è inteso affermare un obbligo di carattere assoluto riguardo alla mano da tenere da parte dei veicoli, dovendo detto obbligo armonizzarsi con quello, stabilito dall'art. 101 dello stesso codice, di comportarsi in modo da non costituire pericolo per la circolazione dei veicoli. Pertanto, in caso di collisione tra veicoli, la inosservanza dell'obbligo di tenere rigorosamente la destra, ai sensi dell'art. 104 cit., non comporta sempre e necessariamente che essa abbia dato apporto causale all'evento, con la conseguenza che la sussistenza o meno di tale apporto deve essere stabilita dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo, di luogo e di situazioni nelle quali l'evento dannoso si è verificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 104, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)