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Sez. 3, Sentenza n. 699 del 21/01/1995 (Rv. 489817 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Inosservanza di una norma di circolazione stradale - Infrazione sufficiente a determinare responsabilità civile per l'evento dannoso - Condizione - Comportamento del conducente del veicolo - Accertamento della insussistenza di imperizia o negligenza - Mancanza di abilitazione alla guida - Ininfluenza in ordine alla determinazione della responsabilità civile.
Stato
decisa il 1995-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489817-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSALITÀ (NESSO DI)

L'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sè sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima. Ne consegue che, una volta verificato il comportamento del conducente di un veicolo sotto il profilo della negligenza e dell'imperizia con apprezzamento negativo, nessuno specifico rilievo può assumere sul piano della responsabilità civile la mancanza dell'abilitazione alla guida.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST., Cod. Strada art. 85, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 85, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)