diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1881 del 19/06/1971 (Rv. 352439 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - REGIONE SICILIANA - COMUNE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL SINDACO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - NECESSITA - MANCATA PRESENTAZIONE - DIFETTO DI LEGITIMATIO AD PROCESSUM DEL SINDACO.*
Stato
decisa il 1971-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352439-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - REGIONE SICILIANA - COMUNE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL SINDACO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - NECESSITA - MANCATA PRESENTAZIONE - DIFETTO DI LEGITIMATIO AD PROCESSUM DEL SINDACO.*

Ai sensi del decreto 29 ottobre 1955 n 6 del Presidente della regione siciliana, il sindaco rappresenta il comune in giudizio, ma spetta alla giunta comunale di provvedere, con sue deliberazioni, in ordine alle liti attive e passive nelle quali il comune sia parte (art 68)' a cio si aggiunge il controllo di legittimita (e in alcuni casi anche di merito) da parte dell'apposita commissione provinciale, alla quale le deliberazioni debbono essere inviate entro quindici giorni dalla loro adozione (artt 78 e 79). Pertanto, ove la prescritta deliberazione della giunta comunale, debitamente approvata, non risulti presentata, il sindaco difetta di legitimatio ad processum. (nella specie e stato dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione, non essendo stata depositata, ne insieme con il ricorso, ne successivamente, fino all'apertura della discussione, la deliberazione della giunta comunale). (V 2814'68, mass n 335468' 255'67, mass n 326045).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)