Sez. 3, Sentenza n. 2814 del 06/08/1968 (Rv. 335468 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - REGIONI A STATUTO SPECIALE - SICILIA - COMUNE - COMPETENZA DEL SINDACATO E DELLA GIUNTA COMUNALE - DISTINZIONI - CONTROLLO DI LEGITTIMITA DELLE DELIBERAZIONI DI AUTORIZZAZIONE - NECESSITA - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AUTORIZZANTE UN RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA TRASMISSIONE PER IL CONTROLLO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - REGIONI A STATUTO SPECIALE - SICILIA - COMUNE - COMPETENZA DEL SINDACATO E DELLA GIUNTA COMUNALE - DISTINZIONI - CONTROLLO DI LEGITTIMITA DELLE DELIBERAZIONI DI AUTORIZZAZIONE - NECESSITA - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AUTORIZZANTE UN RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA TRASMISSIONE PER IL CONTROLLO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Per l'art 63 n 5 del dlp Reg sic 29 ottobre 1955, n 6 il sindaco, quale capo dell' amministrazione comunale rappresenta il comune in giudizio, ma spetta alla giunta comunale provvedere con le sue deliberazioni in ordine alle liti attive e passive nelle quali il comune sia parte, mentre solo per le azioni possessorie e cautelari provvede direttamente il sindaco. Le deliberazioni relative devono essere inviate, entro 15 giorni, all'apposita commissione provinciale per il controllo di legittimita, che per le liti attive e passive di valore eccedente un milione di lire o di valore indeterminato si estende anche al merito, se emesse nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti ma inferiore ai 500.000. E inammissibile il ricorso per Cassazione che sia stato autorizzato dalla giunta comunale ma la cui deliberazione non sia stata trasmessa alla commissione provinciale di controllo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)