Sez. 1, Sentenza n. 1600 del 02/04/1986 Cc. (dep. 13/05/1986) Rv. 172673 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DELLA PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE GLOBALE DEL COMPORTAMENTO DEL CONDANNATO E DEI PRECEDENTI GIUDIZIARI, AL PARI DI QUELLI PENALI - NECESSITÀ - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI CONCESSIONE PER OMESSO ESAME DI PERIODO DI CUSTODIA CAUTELARE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DELLA PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE GLOBALE DEL COMPORTAMENTO DEL CONDANNATO E DEI PRECEDENTI GIUDIZIARI, AL PARI DI QUELLI PENALI - NECESSITÀ - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI CONCESSIONE PER OMESSO ESAME DI PERIODO DI CUSTODIA CAUTELARE.*
Ai fini della riduzione di pena per liberazione anticipata, di cui all'art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), il giudice deve procedere ad una valutazione globale del comportamento del condannato durante l'intero arco della privazione della libertà e non può pretermettere la valutazione dei precedenti giudiziari - al pari di quelli penali - senza incorrere nel vizio di motivazione per omesso esame di elementi decisivi. (fattispecie relativa ad annullamento dell'ordinanza di concessione, avendone la suprema Corte ritenuto l'illegittimità per omesso esame del periodo di custodia cautelare, trascorso agli arresti domiciliari, durante il quale il condannato era stato indiziato di un reato analogo a quello per il quale (violazione della legge sugli stupefacenti) si trovava in espiazione di pena e per cui era stato emesso ordine di cattura). (V mass n 157188; (V mass n 137843).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)