Sez. 2, Ordinanza n. 3447 del 26/10/1977 Cc. (dep. 04/02/1978) Rv. 137843 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - RIDUZIONE DI PENA - PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - RIDUZIONE DI PENA - PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*
La riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata puo essere concessa soltanto se il condannato a pena detentiva abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, poiche il beneficio e finalizzato al suo piu efficace reinserimento sociale. Ai fini della concessione o non del beneficio, il giudizio della Sezione di sorveglianza deve essere espresso globalmente, tenendo, cioe, conto del comportamento del condannato nell'intero arco temporale della detenzione. (fattispecie in cui la Sezione di sorveglianza aveva preso in considerazione, per negare il beneficio, un singolo rapporto disciplinare senza esaminare altri elementi che indicavano un diverso comportamento del condannato nel periodo precedente all'episodio di indisciplina). (V mass n 136702; (V mass n 136653; (V mass n 136143; (V mass n 135834).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)