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Sez. U, Sentenza n. 11345 del 30/05/2005 (Rv. 581517 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Amministrazione delle Ferrovie dello Stato - Dipendente - Corresponsione dell'indennizzo (o rendita) per infortunio sul lavoro o per malattia professionale - Relativa controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581517-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

La controversia promossa da un dipendente dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (o da un suo avente causa), al fine di conseguire la corresponsione dell'indennizzo (o rendita) per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si ricollega a diritti inerenti ad un rapporto assicurativo autonomo rispetto a quello d'impiego, mentre resta irrilevante che tale rapporto assicurativo sia gestito, anziché dall'I.N.A.I.L., direttamente dalla detta amministrazione datrice di lavoro, nonchè la circostanza che il rapporto d'impiego sia cessato prima della privatizzazione operata con la legge n. 210 del 1985.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)