Sez. U, Sentenza n. 647 del 20/01/1993 (Rv. 480347 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione | Amministrazione delle Ferrovie dello Stato - Dipendente - Corresponsione dell'indennizzo (o rendita) per infortunio sul lavoro o per malattia professionale - Relativa controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione
La controversia promossa da un dipendente dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (o da un suo avente causa), al fine di conseguire la corresponsione dell'indennizzo (o rendita) per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, spetta, ancorché trattisi di rapporto cessato prima dell'entrata in vigore della legge N. 210 del 1985, alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si ricollega a diritti inerenti ad un rapporto assicurativo autonomo rispetto a quello d'impiego, mentre resta in proposito irrilevante che tale rapporto assicurativo sia gestito, anziché dall'I.N.A.I.L., direttamente dalla detta amministrazione datrice di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)