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Sez. 3, Sentenza n. 11275 del 17/01/2002 Cc. (dep. 20/03/2002) Rv. 221434 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Imposizione di un obbligo di facere - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221434-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

In sede di sequestro preventivo non è possibile imporre al destinatario un obbligo di facere, atteso che tale misura cautelare reale mira esclusivamente al congelamento della situazione pericolosa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuta la illegittimità dell'ordine di smontaggio dell'impianto disposta in sede di sequestro preventivo dell'impianto di illuminazione della cattedrale di Trani).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)