Sez. 3, Sentenza n. 56 del 11/01/2000 Cc. (dep. 27/03/2000) Rv. 216211 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Restituzione previa esecuzione di specifiche prescrizioni - Art. 85 disp. att. cod. proc. pen. - Applicabilità - Rinvio contenuto nell'art. 104 delle stesse disp. att. - Sussistenza - Contenuto - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
La disposizione dell'art. 85 disp. att. cod. proc. pen., che prevede la possibilità di restituzione di cose sequestrate previa esecuzione di specifiche prescrizioni, è applicabile, stante il rinvio contenuto nell'art. 104 delle stesse disp. att., al sequestro preventivo. Essa consente esclusivamente di ottemperare alle prescrizioni impartite, mentre diviene pienamente operativa, nel senso che il sequestro può considerarsi definitivamente cessato, solo quando le dette prescrizioni siano state puntualmente eseguite. (Fattispecie di annullamento con rinvio dell'ordinanza che aveva escluso la possibilità di restituire un deposito adibito alla trasformazione di uva in vino sequestrato per il mancato rilascio della prescritta autorizzazione sanitaria, sollecitato dall'interessato per completare la realizzazione delle prescrizioni per il conseguimento della predetta autorizzazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 85, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 85, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)