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Sez. 1, Sentenza n. 185 del 10/01/1966 (Rv. 320355 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI IMPIEGATI IN OPIFICI - OPIFICIO INDUSTRIALE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1966-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320355-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI IMPIEGATI IN OPIFICI - OPIFICIO INDUSTRIALE - NOZIONE.*

L'art.40 del regolamento per riscossione dell'imposta di consumo, approvato con R.d. n.1138 del 1936, nel qualificare come opificio industriale, ai fini dell'esenzione tributaria disposta dall'art.30, n.6, del T.U. Per la finanza locale, quello che abbia lo scopo di modificare, trasformare e adattare materia prima, contempla ipotesi che non sono complementari o integrative e che possono essere non concorrenti. E opificio industriale, ai sensi della surrichiamata norma, un deposito costiero comprensivo di impianti costituiti da apparecchiature inamovibili per necessaria infissione, estranei all'attivita commerciale di importazione e smercio di olii combustibili e destinati a rettificare e modificare, previa mescolazione, olii di differente fluidita, allo scopo di ottenere un nuovo prodotto, avente un diverso grado di fluidita, idoneo ad essere utilizzato sul mercato italiano. *

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 30, Legge 30/04/1936 num. 1138 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)