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Sez. 1, Sentenza n. 2101 del 06/07/1971 (Rv. 352806 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI IMPIEGATI IN OPIFICI - INDUSTRIALI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352806-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI IMPIEGATI IN OPIFICI - INDUSTRIALI - NOZIONE.*

L'art 40 del RD 30 aprile 1936, n 1138, nel qualificare come opifici industriali, ai fini della esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione, quelli che hanno lo scopo di modificare, trasformare, e adattare la materia prima, contempla ipotesi che non sono complementari o integrative e che possono essere, invece, non concorrenti. (V 1908'69, mass n 341057' 185'66, mass n 320355).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1936 num. 1138 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)