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Sez. 1, Sentenza n. 52951 del 25/06/2014 Ud. (dep. 19/12/2014) Rv. 261339 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE | Malattie rilevanti per la sua esclusione o riduzione - Abnormità psichiche e disturbi della personalità - Inquadramento tra le infermità di mente - Condizioni - Fattispecie relativa al vizio del gioco.
Stato
decisa il 2014-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261339-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito per verificare se il vizio del gioco di azzardo potesse comportare la diminuente del vizio parziale di mente in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione commesso da persona continuamente compulsata dall'esigenza di trovare denaro per continuare a giocare, nonostante i debiti già accumulati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)