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Sez. 6, Sentenza n. 21065 del 12/03/2024 Ud. (dep. 29/05/2024) Rv. 286482-01

IMPUTABILITA' - VIZIO DI MENTE - IN GENERE | Malattie rilevanti per la sua esclusione o riduzione - Disturbi della personalità - Condizioni - Fattispecie relativa al vizio del gioco d'azzardo.
Stato
decisa il 2024-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286482-01

IMPUTABILITA' - VIZIO DI MENTE - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in tema di peculato, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva escluso nell'agente la compromissione della capacità di volere, in mancanza di specifici elementi dimostrativi dell'effetto cogente dell'impulso all'azione asseritamente indotto dalla ludopatia).

Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)