Sez. 3, Sentenza n. 6152 del 08/07/1997 (Rv. 505819 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA | Rigetto dell'istanza di vendita - Opposizione del creditore - Natura - Opposizione agli atti esecutivi - Ricorso al giudice dell'esecuzione del tribunale - Comparizione delle parti ed istruzione della causa - Decisione nel merito della stessa da parte del Tribunale - Pronunzia di inammissibilità dell'opposizione in quanto rivolta a giudice incompetente a decidere di essa - Illegittimità.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA
Nell'espropriazione immobiliare l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore il quale lamenti l'errato rigetto dell'istanza di vendita, si propone al giudice dell'esecuzione del tribunale, il quale, dopo la comparizione delle parti, provvede all'istruzione della causa a norma dell'art. 183 cod. proc. civ., ed è decisa con sentenza del tribunale il quale deve pronunziare nel merito e non può dichiarare inammissibile l'opposizione sul presupposto che essa sia stata rivolta ad un giudice incompetente a decidere di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)