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Sez. 3, Sentenza n. 12429 del 16/05/2008 (Rv. 603172 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA | Istanza di vendita del bene immobile pignorato - Erronea indicazione del soggetto passivo dell'esecuzione nella trascrizione del pignoramento - Rigetto dell'istanza di vendita da parte del giudice dell'esecuzione - Rilievo di una nullità d'ufficio - Esclusione - Esercizio dei poteri di controllo della regolarità dello svolgimento della procedura - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603172-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA

In tema di espropriazione immobiliare, il rigetto da parte del giudice dell'esecuzione, dell'istanza di vendita proposta ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., a causa dell'erroneità dei dati contenuti nella trascrizione del pignoramento relativamente al soggetto contro il quale la formalità risulta eseguita, tale da ingenerare una reale ed insuperabile incertezza sulla sua individuazione, non costituisce il rilievo di una nullità d'ufficio, ma attiene all'esercizio del potere di valutare la fondatezza e la ritualità delle istanze e degli adempimenti previsti nella procedura esecutiva, ed integra una forma di controllo della regolarità dello svolgimento della procedura. (Fattispecie in cui l'esecuzione risultava diretta nei confronti di una persona fisica, mentre la nota di trascrizione del pignoramento recava l'indicazione "Hotel di" priva delle generalità dell'esecutato e, inoltre, dagli atti emergeva che era stata depositata da quest'ultimo una certificazione negativa sull'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli a suo carico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)