Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014 (Rv. 630338 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Riferimento in sentenza alle conclusioni raggiunte dal consulente - Assenza di ulteriori specificazioni - Vizio della sentenza - Motivazione meramente apparente - Sussistenza - Fattispecie in tema di liquidazione del "danno biologico permanente".
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO
È meramente apparente la motivazione della sentenza in cui il giudice richiami le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, senza ulteriori specificazioni, non illustrando né le ragioni né l'"iter" logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato in sentenza, ciò che integra una sostanziale inosservanza dell'obbligo imposto dall'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad una pronuncia di merito che, in ordine alla liquidazione del cosiddetto "danno biologico permanente", nel recepire le indicazioni della consulenza tecnica d'ufficio quanto all'importo da liquidare, non aveva specificato quali fossero le tabelle di calcolo utilizzate per pervenire alla liquidazione e la percentuale d'invalidità permanente riscontrata, non consentendo, pertanto, di ricostruire come e perché fosse arrivata a tale quantificazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)