Sez. 1, Sentenza n. 5677 del 09/06/1998 (Rv. 516234 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Rilievi delle parti al contenuto della consulenza - Formulazione dei rilievi successivamente al deposito dell'elaborato - Conseguenze in tema di motivazione della sentenza.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO
Il giudice, nel riconoscere convincenti e condivisibili le valutazioni del consulente di ufficio, non è tenuto ad esporre, in modo specifico ed articolato, le ragioni che lo abbiano indotto a far propri gli argomenti esposti nella perizia, essendo sufficiente che la motivazione adottata, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese. Quando, peraltro, i rilievi all'operato del consulente risultino formulati dopo il deposito della relazione (senza formare, pertanto, oggetto di esame da parte del consulente medesimo), il giudice non può sottrarsi, sempre che ritenga ancora opportuno uniformarsi al parere dell'esperto, al dovere di esporre le ragioni che lo hanno indotto a ritenere infondate le argomentazioni critiche delle parti (sempre che gli argomenti da queste adottati appaiano sufficientemente specifici, puntuali e circostanziati), in particolare se (come nella specie) egli abbia dato preferenza ad una seconda consulenza notevolmente divergente rispetto ad altra, precedentemente svolta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)