Sez. 3, Sentenza n. 2596 del 15/10/1973 (Rv. 366064 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La insindacabilita della statuizione sulle spese in Sede di legittimita, trova un duplice limite nel divieto di condanna della parte totalmente vittoriosa e nella adozione di motivi illogici od erronei a sostegno della decisione di compensazione. (Conf 1064/73, mass n 363525; 1050/73, mass n 363493).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)