diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 12068 del 03/05/2024 (Rv. 671485-01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IMPUTAZIONE | Valore venale del bene all'atto della divisione - Irrilevanza - Valore venale del bene all'atto dell'apertura della successione - Computo - Necessità.
Stato
decisa il 2024-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671485-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IMPUTAZIONE

I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari.

Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 747

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)