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Sez. 2, Sentenza n. 15131 del 18/07/2005 (Rv. 582041 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - OGGETTO - IN GENERE | Donazioni fatte in vita dal "de cuius" - Obbligo di collazione - Insorgenza automatica con l'apertura della successione - Domanda dei condividenti - Necessità - Esclusione - Deduzione di un fatto ostativo alla collazione - Onere probatorio del deducente.
Stato
decisa il 2005-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582041-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - OGGETTO - IN GENERE

In presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius", la collazione ereditaria - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione - è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione, e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. Incombe in tal caso sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 746, Cod. Civ. art. 747 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)