Sez. L, Sentenza n. 4383 del 28/06/1988 (Rv. 459364 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - STABILITÀ DEL RAPPORTO E DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO DEL LAVORATORE DURANTE IL RAPPORTO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - MANCATA CONTESTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DELL'ASSUNTO DEL DATORE DI LAVORO CONCERNENTE IL NUMERO DEI DIPENDENTI DETERMINANTE L'APPLICABILITÀ DELLA TUTELA REALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - STABILITÀ DEL RAPPORTO E DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO DEL LAVORATORE DURANTE IL RAPPORTO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - MANCATA CONTESTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DELL'ASSUNTO DEL DATORE DI LAVORO CONCERNENTE IL NUMERO DEI DIPENDENTI DETERMINANTE L'APPLICABILITÀ DELLA TUTELA REALE.*
La stabilità del rapporto di lavoro deve essere provata dal datore di lavoro che eccepisce la decorrenza della prescrizione del credito del lavoratore in costanza del rapporto, ma, in relazione a tale Onere probatorio, il giudice del merito non può trascurare la circostanza che il lavoratore (tenuto alla prova della sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio) non abbia contrastato il fatto, asserito dal datore di lavoro, di avere avuto alle dipendenze un numero di lavoratori tale da rendere applicabile la tutela cosiddetta reale dei rapporti di lavoro, che consente il decorso della prescrizione durante il loro svolgimento. (V 2736/86, mass n 445785; (V 2571/84, mass n 434587).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)