Sez. L, Sentenza n. 2736 del 17/04/1986 (Rv. 445785 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DI RAPPORTO - ECCEZIONE DEL DATORE DI LAVORO - ONERE PROBATORIO DELLA STABILITÀ DEL RAPPORTO - INCIDENZA SUL DATORE MEDESIMO - MANCATA CONTESTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DEL FATTO CONCERNENTE IL NUMERO DEI DIPENDENTI IDONEO A CONFIGURARE LA STABILITÀ - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DI RAPPORTO - ECCEZIONE DEL DATORE DI LAVORO - ONERE PROBATORIO DELLA STABILITÀ DEL RAPPORTO - INCIDENZA SUL DATORE MEDESIMO - MANCATA CONTESTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DEL FATTO CONCERNENTE IL NUMERO DEI DIPENDENTI IDONEO A CONFIGURARE LA STABILITÀ - RILEVANZA.*
La stabilità del rapporto di lavoro dev'essere provata dal datore di lavoro che eccepisce la decorrenza della prescrizione del credito del lavoratore in costanza del rapporto predetto; peraltro, in relazione a tale Onere probatorio, il giudice del merito non può trascurare, quanto meno ai fini dell'Esercizio dei poteri istruttori ex art. 421 cod. proc. civ., la circostanza che il lavoratore (tenuto soltanto alla prova della sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio) non abbia contestato il fatto, dedotto dal datore di lavoro, di aver questo avuto alle dipendenze un numero di lavoratori tale da rendere applicabile quella tutela dei rapporti di lavoro comportante la prescrizione durante il loro svolgimento. (V 2571/84, mass n 434587; (V 2269/83, mass n 427119).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)