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Sez. 5, Sentenza n. 25676 del 11/06/2008 Cc. (dep. 24/06/2008) Rv. 240435 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Sequestro di prevenzione - Adozione da parte del Tribunale in composizione collegiale - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240435-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Non è configurabile la nullità del decreto di sequestro di prevenzione adottato dal Tribunale in composizione collegiale e non dal solo presidente di detto organo giurisdizionale, in quanto il decreto di sequestro anticipato, ex art. 2-ter L. n. 575 del 1965, può essere disposto, una volta "iniziato il procedimento" - e tale condizione sussiste quando una proposta sia stata presentata ed una udienza sia stata comunque fissata -, dal Tribunale nella sua normale composizione di organo collegiale, secondo la regola generale contenuta nell'art. 2 ter L. n. 575 del 1965, la quale prevede che soltanto come eccezione a tale regola, in presenza di "casi di particolare urgenza", esso possa essere disposto dal presidente quale giudice monocratico.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis com. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)