Sez. 5, Sentenza n. 25676 del 11/06/2008 Cc. (dep. 24/06/2008) Rv. 240435 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Sequestro di prevenzione - Adozione da parte del Tribunale in composizione collegiale - Legittimità - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Non è configurabile la nullità del decreto di sequestro di prevenzione adottato dal Tribunale in composizione collegiale e non dal solo presidente di detto organo giurisdizionale, in quanto il decreto di sequestro anticipato, ex art. 2-ter L. n. 575 del 1965, può essere disposto, una volta "iniziato il procedimento" - e tale condizione sussiste quando una proposta sia stata presentata ed una udienza sia stata comunque fissata -, dal Tribunale nella sua normale composizione di organo collegiale, secondo la regola generale contenuta nell'art. 2 ter L. n. 575 del 1965, la quale prevede che soltanto come eccezione a tale regola, in presenza di "casi di particolare urgenza", esso possa essere disposto dal presidente quale giudice monocratico.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis com. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)