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Sez. 1, Sentenza n. 6372 del 13/11/1997 Cc. (dep. 26/01/1998) Rv. 209553 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Decreto di sequestro del Tribunale - Impugnazioni - Esclusione - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità - Rimedio: incidente di esecuzione - Sequestro anticipato - Emesso in sede collegiale - Abnormità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209553-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Avverso il decreto di sequestro disposto dal Tribunale in sede di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) non è prevista alcuna forma di impugnazione, di guisa che, in virtù del principio della tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568 comma primo cod. proc. pen., applicabile al procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso lo stesso è inammissibile, rimanendo, peraltro, all'interessato il solo rimedio di promuovere un incidente di esecuzione avverso il provvedimento che rifiuta di revocare il disposto sequestro. (Ha precisato la Corte che non può qualificarsi come abnorme il decreto di sequestro anticipato emesso dal tribunale in composizione collegiale, e non dal solo presidente di detto organo giurisdizionale, in quanto il secondo comma dell'art. 2-ter della legge 575/1965 prevede, come regola generale, che il sequestro in questione venga disposto dal Tribunale nella sua normale composizione di organo collegiale e che, soltanto come eccezione a detta regola in presenza di "casi di particolare urgenza" la misura cautelare in questione sia disposta dal presidente quale giudice monocratico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 lett. T CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)