Sez. 1, Sentenza n. 784 del 21/03/1974 (Rv. 368654 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - JUS SUPERVENIENS - NECESSARIA DEDUZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - JUS SUPERVENIENS - NECESSARIA DEDUZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Il principio secondo il quale lo jus superveniens e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio trova applicazione, nel giudizio di legittimita, solo quando la nuova regolamentazione sia sopravvenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione; mentre, nel caso in cui la nuova regolamentazione sia intervenuta prima del ricorso, l'eventuale contrasto della decisione impugnata con essa deve essere denunciato con uno specifico motivo dell'impugnazione e non puo, pertanto, essere dedotto dalla parte successivamente alla proposizione di questa, ne rilevato d'ufficio. (nella specie, la legge 24 dicembre 1969, n 1038, contenente norme integrative ed interpretative dell'art 45 del RD 30 dicembre 1923, n 3270 - legge tributaria sulle successioni - in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari, era intervenuta nella fase d'appello del giudizio di opposizione all'ingiunzione per tassa suppletiva di successione). (Conf 1305'70, mass n 347016).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 1038
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)