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Sez. 5, Sentenza n. 16274 del 23/07/2007 (Rv. 601252 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Ius superveniens - Sopravvenienza nel corso del giudizio - Possibilità per il giudice d'appello di applicare d'ufficio la nuova disposizione, disattesa da quello di primo grado - Formulazione di uno specifico motivo di appello - Necessità - Fattispecie in tema di assoggettamento a tassazione degli interessi attivi dovuti su rimborso d'imposta.
Stato
decisa il 2007-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601252-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Qualora, nel corso del giudizio di primo grado, venga introdotta una nuova norma che modifichi la materia sub iudice, e di essa il giudice di primo grado non tenga conto, tale ius superveniens può essere preso in considerazione dal giudice del gravame solo in presenza di una specifica allegazione di parte sul punto, in mancanza della quale sulla inapplicabilità dello ius superveniens si forma il giudicato. (Nella specie la sentenza impugnata, chiamata a pronunciarsi sulla tassabilità o meno degli interessi attivi spettanti al contribuente per ritardato rimborso di imposte pagate in eccedenza, maturati anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. 917 del 1986, aveva dato a tale questione soluzione positiva, ritenendo retroattivamente applicabile l'art. 56 del suddetto d.P.R., ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988. La Corte, rilevato che la retroattività dell'art. 56 cit. era stata esclusa nei precedenti gradi del giudizio, e che tale statuizione non aveva formato oggetto di specifica impugnazione, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 61, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)