Sez. 5, Sentenza n. 1491 del 15/11/2005 Ud. (dep. 16/01/2006) Rv. 233043 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsa attestazione, da parte del funzionario sanitario regionale, in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa delle richieste di rimborso inoltrate da case di cura private - Falso ideologico in atto pubblico e non in certificato amministrativo.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico, ai sensi dell'art. 479 cod. pen. (e non quello in certificato amministrativo di cui all'art. 480 cod. pen.), la condotta del funzionario sanitario regionale che, nell'esercizio delle sue funzioni preordinate a controllare la regolarità tecnico-sanitaria delle richieste di rimborso presentate dalle cliniche convenzionate, ne attesti falsamente la regolarità, in quanto il visto di regolarità apposto su dette richieste è atto pubblico e non certificato amministrativo, considerato che esso non riproduce attestazioni già documentate ma attesta il risultato di un accertamento effettuato dal detto funzionario, che, pertanto riveste una propria autonoma efficacia giuridica, cui consegue la liquidazione del compenso al richiedente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)