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Sez. 5, Sentenza n. 5105 del 14/03/2000 Ud. (dep. 28/04/2000) Rv. 216057 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE | Condizioni - Requisiti - Mancanza di autonoma efficacia - Fattispecie: falsa disposizione di presidente ASL.
Stato
decisa il 2000-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216057-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE

In materia di falso, per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b) che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente. (Nella fattispecie di falso materiale per contraffazione, relativa ad atto di un dirigente di ASL che aveva formato un atto presidenziale falso, la Corte ha affermato che mancando un atto in precedenza documentato, la "disposizione presidenziale" contraffatta non può essere considerata certificato amministrativo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)