diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8770 del 10/08/1991 (Rv. 473490 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione | Competenza per territorio ex art. 444, terzo comma, cod.proc.civ. - Estremi - Controversia promossa da un agente di commercio per l'accertamento del diritto all'iscrizione all'ENASARCO per l'attività svolta per una società - Sede legale dell'ente predetto - Rilevanza - Competenza del giudice del lavoro di Roma - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473490-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione

La disposizione dell'art. 444, terzo comma, cod.proc.civ., che prevede la competenza del pretore del luogo in cui ha sede l'ente previdenziale sulle controversie relative ad obblighi contributivi dei datori di lavoro, trova applicazione, nonostante il letterale riferimento a tale categoria di soggetti, in tutti i casi in cui il rapporto previdenziale, anche se nascente dallo svolgimento di lavoro autonomo, presenti la sua tipica struttura trilaterale per la non coincidenza dell'obbligato al versamento dei contributi con il beneficiario delle prestazioni previdenziali. Consegue che -ai sensi di detta norma, ispirata ad un "favor" per l'istituto previdenziale ed applicabile senza distinzione fra giudizi promossi dall'istituto e giudizi promossi dal datore di lavoro ed anche nel caso in cui l'azione, relativa alla sussistenza o no dell'obbligo contributivo, sia promossa dal lavoratore- la controversia promossa da un agente di commercio, per l'accertamento del proprio diritto alla iscrizione all'ENASARCO in relazione all'attività svolta a favore di una determinata società, è devoluta alla competenza del Pretore di Roma, essendo in tale città la sede legale dell'ente predetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)