Sez. L, Ordinanza n. 11646 del 22/06/2004 (Rv. 573852 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Competenza per territorio ex art. 444, comma terzo, cod.proc. civ. - Ambito di applicazione - Controversie relative agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi - Estensibilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma primo, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 86 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51), atteso che il disposto del terzo comma dello stessa norma, come modificato dall'art. 86 cit., il quale, per le controversie relative agli obblighi contributivi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)