Sez. L, Sentenza n. 1000 del 19/02/1986 (Rv. 444521 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI DI NATURA PREVIDENZIALE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI DI NATURA PREVIDENZIALE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
Le obbligazioni pecuniarie in genere (ed in particolare i crediti di natura previdenziale, per i quali non trova applicazione l'art. 429 cod. proc. civ.) non sono automaticamente rivalutabili per la svalutazione monetaria sopravvenuta, ma è necessario che il creditore alleghi e dimostri, mediante qualsiasi mezzo di prova, inclusa la presunzione, l'esistenza di danni maggiori di quelli coperti dall'attribuzione dei soli interessi legali. (V 7411/83, mass n 432009; (V 1222/81, mass n 411796).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)