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Sez. L, Sentenza n. 1000 del 19/02/1986 (Rv. 444521 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI DI NATURA PREVIDENZIALE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444521-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI DI NATURA PREVIDENZIALE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*

Le obbligazioni pecuniarie in genere (ed in particolare i crediti di natura previdenziale, per i quali non trova applicazione l'art. 429 cod. proc. civ.) non sono automaticamente rivalutabili per la svalutazione monetaria sopravvenuta, ma è necessario che il creditore alleghi e dimostri, mediante qualsiasi mezzo di prova, inclusa la presunzione, l'esistenza di danni maggiori di quelli coperti dall'attribuzione dei soli interessi legali. (V 7411/83, mass n 432009; (V 1222/81, mass n 411796).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)